Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1383 - pubb. 10/11/2008

Revocatoria fallimentare, vendita di immobile ad un terzo e mutuo fondiario

Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 2008, n. 13996. Est. Fioretti.


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario - Vendita a terzi - Esecuzione individuale in favore dell'istituto di credito fondiario - Ammissibilità in costanza di fallimento - Conseguenze - Azione revocatoria fallimentare - Esperibilità - Esclusione.



Nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all'istituto di credito fondiario dall'art. 42 del r.d. n. 645 del 1905 (sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma applicabile nella specie "ratione temporis"), di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori, venendo in tal caso meno uno dei presupposti dell'azione, costituito dall'impossibilità di assoggettare direttamente il bene all'esecuzione concorsuale, in quanto, ponendosi la vendita del bene nell'ambito dell'esecuzione individuale come alternativa a quella nell'ambito della procedura fallimentare, il curatore deve limitarsi a chiedere il versamento della somma assegnata all'istituto, qualora quest'ultimo non abbia chiesto l'ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente, e non può neppure pretendere dal terzo acquirente la differenza tra il valore del bene e l'importo eventualmente inferiore ricavato dalla vendita forzata. (fonte: CED, Corte di Cassazione)


Massimario Ragionato




 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 2 maggio 1998 e poi rinnovato in data 24 luglio 1998, il Fallimento di Alfredo M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trento Nadia L. e F. Pierluigi al fine di sentire revocare e dichiarare inefficace, della L. Fall. ex art. 67, comma 1, o, in subordine, della L. Fall. ex art. 67, comma 2, l'atto di compravendita, datato 9 giugno 1995, stipulato tra Alfredo M. e Nadia L. e, conseguentemente, revocare e dichiarare inefficace, per il combinato disposto dell'art. 66, comma 2, - della L. Fall. art. 67, e dell'art. 2901 c.c., l'atto di compravendita, datato 6 settembre 1995, stipulato tra L. Nadia e Luigi F., con condanna di Luigi F. alla restituzione al fallimento del bene oggetto dell'atto revocato e di Luigi F. e di Nadia L. alla restituzione, ciascuno per il periodo di propria competenza, dei frutti civili prodotti dall'immobile, oggetto del negozio inefficace, ed al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa.

A sostegno della domanda l'attore esponeva:

che in data 21 dicembre 1995 il Tribunale di Trento aveva dichiarato il fallimento di Alfredo M.;

che in data 11 aprile 1995, con atto rogato dal notaio Defant Carlo, Alfredo M. aveva nominato e costituito suo procuratore generale Nadia L.; che Nadia L., con scrittura privata del 9 giugno 1995 per Notar Pappaglione Mauro, aveva, a sua volta, nominato e costituito procuratore speciale del M. Luigi F., conferendogli i poteri per la vendita di un immobile identificato in C.C. Sopramonte, p. m. 2 delle p.ed 91 e 92, di proprietà di Alfredo M.;

che il medesimo giorno 9 giugno 1995 Luigi F., con atto rogato dal notaio PAPPAGLIONE Mauro e nella sua qualità di procuratore speciale di Alfredo M., aveva venduto l'immobile in questione a Nadia L., che lo aveva acquistato in proprio al prezzo di L. 72.000.000;

che in data 6 settembre 1995, con atto per notar Pappaglione, L. Nadia aveva venduto il medesimo immobile a Luigi F. al prezzo di L. 85.000.000;

che in relazione al primo atto di compravendita era applicabile della L. Fall. art. 67, comma 1,, che prevede la revocabilità degli atti a titolo oneroso, compiuti nei due anni precedenti, qualora vi sia stata sproporzione tra le prestazioni;

che l'immobile era stato acquistato da Nadia L. al prezzo di L. 72.000.000 sebbene il valore dello stesso, all'epoca della compravendita fosse superiore, come risultava sia da dichiarazione sottoscritta dal M., in cui il valore dell'immobile era stato indicato in L. 180.000.000, sia dalla allegata perizia di stima;

che era evidente che Nadia L. fosse a conoscenza sia dello stato di insolvenza di Alfredo M. sia della esiguità del prezzo di vendita dell'immobile;

che anche il secondo contratto di compravendita doveva ritenersi atto revocabile ed inefficace, in quanto anche Luigi F., subacquirente dell'immobile, era a conoscenza delle summenzionate condizioni.

Costituitasi in giudizio L. Nadia contestava la domanda, chiedendone il rigetto.

Con atto di transazione, intervenuto tra le parti in causa, datato 20 marzo 2000, si pattuiva tra il Fallimento e la L. che il presente giudizio avrebbe seguito il suo corso fino alla pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria intentata dal Fallimento, con rinuncia di quest'ultimo alla domanda di risarcimento del danno nei confronti della L..

Luigi F., comparso personalmente alla udienza del 10 novembre 1999, dichiarava di aderire alla domanda dell'attore. Esperita consulenza tecnica, il Tribunale di Trento, con sentenza in data 22 novembre 2001, revocava e dichiarava inefficaci gli atti di compravendita in questione ed, in considerazione del fatto che l'immobile non era più recuperabile a favore della generica garanzia patrimoniale della massa dei creditori, per essere stato aggiudicato ad un terzo a seguito di esecuzione immobiliare a carico del F., condannava Nadia L. e Luigi F., in solido tra loro, a pagare al fallimento Alfredo M. la complessiva somma di l. 131.600.000, corrispondente, come accertato dal c.t.u., al valore dell'immobile al momento della compravendita da revocare, rigettando le ulteriori domande risarcitorie.

Detta sentenza veniva impugnata da Nadia L. dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, che, con sentenza 20 - 27 maggio 2003, nella contumacia di Luigi F., rigettava l'impugnazione, chiarendo che Nadia L. e Luigi F. erano comparsi personalmente alla udienza del 10 novembre 1999 ed avevano dichiarato di aderire alla domanda revocatoria fallimentare proposta nei loro confronti;

che in data 20 marzo 2000 era stata stipulata tra Nadia L. ed il curatore del Fallimento di Alfredo M. un atto di transazione, con il quale era stata definita altra causa pendente tra il Fallimento e la L., avente ad oggetto la revocatoria fallimentare di una cessione di credito, e con il quale si era convenuto che la presente causa avrebbe seguito il suo corso fino alla pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria, con rinuncia del fallimento al risarcimento del danno nei confronti della L.;

che in detto atto si premetteva che il tribunale fallimentare aveva autorizzato la transazione di entrambe le cause dietro versamento da parte della L. della complessiva somma di L. 42.000.000, (per la definizione dell'altra vertenza) e restituzione dell'immobile, oggetto del presente giudizio, e che la L. aveva già versato l'importo indicato ed aveva già reso dichiarazione di adesione alla revocatoria fallimentare, riconoscendone il fondamento;

che, all'udienza del 27 gennaio 1999, nell'altra causa avente ad oggetto la revocatoria fallimentare della cessione di credito, L. Nadia, nel proporre la proposta transattiva delle due vertenze con il Fallimento, si era impegnata "a far si che il bene immobile, oggetto di revocatoria, sia restituito al fallimento nella situazione in cui attualmente trovasi per ipoteche ed altro".;

che, all'udienza dell'11 ottobre 2000, dinanzi al giudice di primo grado, il procuratore del curatore fallimentare aveva prodotto copia del verbale di aggiudicazione, datato 20 luglio 2000, dal quale risultava che l'immobile, oggetto della revocatoria fallimentare, era stato aggiudicato per il prezzo di L. 91.000.000, a certa Belli Sabrina nell'ambito di una procedura esecutiva, promossa dal Banco di Roma a carico di Luigi F. e nella quale era intervenuta la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. per un proprio credito nei confronti del M. di L. 102.760.299, derivante da mutui fondiari e garantito da ipoteca sull'immobile esecutato, ed in conseguenza di tale evento, che rendeva la restituzione dell'immobile stesso impossibile, detto procuratore aveva chiesto la condanna della L. e del F. al pagamento del controvalore del bene. Tanto chiarito, il giudice d'appello riteneva di dover confermare la sentenza impugnata, escludendo la eccepita novità della domanda diretta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento del controvalore del bene, dovendo ritenersi tale domanda ammissibile, perché implicitamente contenuta in quella di revoca dell'atto di compravendita dell'immobile, nell'ipotesi in cui questo non sia più nella disponibilità del convenuto.

Avverso detta sentenza L. Nadia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il Fallimento di M. Alfredo ha resistito con controricorso ed ha depositato, inoltre, memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al R.D. 16 marzo 942, n. 267, art. 67, e art. 2901 c.c.,

rispettivamente nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione all'art. 100 c.p.c..

La ricorrente lamenta il mancato accoglimento della eccezione, da lei sollevata, di sopravvenuto difetto di interesse ad agire della curatela per effetto dell'aggiudicazione del bene in esito al compimento della procedura esecutiva, già pendente all'atto della notifica dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado.

La vendita del bene nell'ambito di tale procedura, promossa da un creditore titolare di ipoteca consolidata e, quindi, opponibile al fallimento, aveva consentito di ricavare la somma di L. 91.000.000, inferiore al credito di L. 102.760.199, di detto creditore ( B.N.L. s.p.a.) ed inferiore allo importo di L. 150.000.000, per il quale l'ipoteca era stata iscritta.

Se, pertanto, il c.t.u. avesse tenuto conto di detta iscrizione ipotecaria, cosa che invece non avrebbe fatto, avrebbe dovuto concludere che il valore del bene, in conseguenza del peso da cui era gravato, era pari a zero e la corte di merito avrebbe dovuto ritenere che la compravendita oggetto di revocatoria non aveva determinato alcun pregiudizio per la massa dei creditori, atteso che, soddisfatto, e solo parzialmente, il creditore ipotecario, non residuava alcunché per il soddisfacimento dei loro crediti. La condanna della ricorrente al pagamento del controvalore dell'immobile, determinato dal c.t.u., senza tener conto delle iscrizioni ipotecarie gravanti sullo stesso, in L. 131.600.000, anziché comprare la reintegrazione del patrimonio del fallito, avrebbe comportato la formazione, a spese della ricorrente stessa, di un patrimonio, sul quale far valere i crediti della massa dei creditori, in precedenza inesistente.

Tale conseguenza sarebbe dovuta all'errore della corte di merito, che, dopo aver riconosciuto che il valore dell'immobile in questione non avrebbe potuto essere determinato prescindendo dagli oneri gravanti sullo stesso, avrebbe attribuito all'immobile un valore che non considera ne' l'ipoteca consolidata esistente ne' l'importo ricavato dalla esecuzione immobiliare.

La corte d'appello, comunque, avrebbe errato nel condannare la L. al pagamento di L. 131.600.000, anche nella ipotesi, in cui non si ritenga che il valore del bene in questione era all'atto della vendita pari a zero, atteso che in tal caso detta corte avrebbe dovuto quantomeno tener conto del credito della B.N.L. di L. 102.760.199, che, in quanto assistito da ipoteca ormai consolidata, era destinato ad essere soddisfatto in via privilegiata rispetto ad ogni altro creditore.

La corte d'appello avrebbe, pertanto, dovuto sottrarre detto importo da quello di L. 131.600.000, corrispondente al valore dell'immobile al momento della stipulazione del contratto oggetto di revocatoria, per cui la L., anche nella più sfavorevole delle ipotesi, non avrebbe dovuto essere condannata al pagamento di un importo superiore a L. 28.839.801.

La condanna della attuale ricorrente potrebbe in astratto trovare una giustificazione soltanto se si ritenesse che la stessa con la transazione 20.3.2000 abbia assunto l'obbligo di trasferire al fallimento l'immobile oggetto di esecuzione e che si sia resa inadempiente all'obbligazione assunta con detta transazione. Solo in tal caso potrebbe sostenersi che il mancato trasferimento dell'immobile abbia cagionato al Fallimento un danno pari al valore dell'immobile medesimo.

Tale questione, però, non avrebbe nulla a che vedere con l'azione revocatoria proposta, trovando in tal caso la responsabilità della ricorrente fonte non nelle norme in tema di revocatoria, ma nelle comuni norme che disciplinano l'inadempimento contrattuale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

La corte d'appello avrebbe riconosciuto che, in ipotesi di trasferimento di immobile gravato da ipoteca, l'iscrizione di questa è opponibile ai terzi; che il valore di mercato di un bene può essere condizionato dai pesi ipotecari gravanti sul medesimo; che, nel caso in esame, a fronte di un valore di mercato dell'immobile, all'atto della vendita oggetto di revocatoria, di L. 131.600.000, l'immobile stesso era gravato da ipoteca ormai consolidata per L. 150.000.000; che il credito garantito dall'ipoteca era pari a L. 102.760.1999; che il ricavato della alienazione coattiva è stato pari a L. 91.000.000, e, quindi, neppure sufficiente a soddisfare il ceditore ipotecario.

Nonostante queste premesse, che avrebbero dovuto indurre la corte a non attribuire al bene oggetto di revocatoria alcun valore, avrebbe, con motivazione insufficiente e contraddittoria, condannato la L. al pagamento di una somma corrispondente al valore dell'immobile, senza per nulla tener conto degli oneri gravanti sullo stesso.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La corte d'appello non avrebbe considerato che per effetto della transazione 20.3.2000 le domande proposte dalla curatela fallimentare dovevano ritenersi abbandonate, attesa la natura novativa della transazione, e che una responsabilità della L. potesse sussistere solo ed esclusivamente in ipotesi di inadempimento ad essa imputabile alle obbligazioni assunte con l'atto predetto. La ricorrente avrebbe censurato la sentenza del tribunale per non aver tenuto conto di quanto precede e per aver pronunciato su una domanda risarcitoria, formulata per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, nuova, sulla quale la difesa aveva tempestivamente dichiarato di non accettare il contraddittorio; la corte d'appello, però, avrebbe completamente ignorato tale dirimente censura.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione agli artt. 99, 100, 112, 163 e 183 c.p.c..

La corte d'appello avrebbe errato nel non rilevare la intervenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza della transazione 20.3.2000, intervenuta in corso di causa, e nel non rilevare la novità della domanda di condanna della L., proposta dal Fallimento in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, presupponendo tale domanda (certamente diversa dalla domanda di condanna al pagamento del controvalore dell'immobile, da ritenersi implicitamente ricompressa nell'azione revocatoria) il previo accertamento dell'inadempimento della L. stessa alla transazione.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1362, 1366, 1369 e 1371 c.c., rispettivamente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Avrebbe errato la corte di merito nel ritenere che la L., con la transazione in questione, si fosse assunta l'obbligo di trasferire l'immobile, per cui è causa, alla curatela.

Tale interpretazione sarebbe contraria alla lettera del contratto, sarebbe smentita dal comportamento complessivo delle parti ed in particolare dalla dichiarazione resa dalla L. all'udienza del 27.1.99 di impegnarsi "a far si che il bene immobile oggetto di revocatoria sia restituito al fallimento nella situazione in cui attualmente trovasi per ipoteche ed altro", dal che si evincerebbe che le parti erano ben consapevoli che il bene era gravato da ipoteche per ammontare superiore al suo stesso valore e che l'esecuzione in corso si sarebbe conclusa con il ricavo di un prezzo insufficiente a soddisfare i creditori ipotecari, come era puntualmente accaduto; sarebbe smentita dal fatto che il F. e non la L. era proprietaria dell'immobile, per cui il trasferimento della proprietà ai fallimento avrebbe comportato per quest'ultima l'acquisto dell'immobile dal F. e la liberazione dello stesso da tutte le ipoteche, assumendosi così oneri di gran lunga superiori a quelli che avrebbe dovuto sopportare nell'ipotesi di accoglimento dell'azione revocatoria.

La interpretazione dei giudici di merito sarebbe, altresì, in contrasto con il principio di buona fede, di cui all'art. 1366 c.c., che deve presiedere alla interpretazione dei contratti, dato che detta interpretazione finirebbe per attribuire al fallimento un vantaggio ingiusto, estraneo all'equilibrio contrattuale. Infine violerebbe anche il disposto dell'art. 1371 c.c., che impone di interpretare i contratti onerosi nel senso che realizzino l'equo contemperamento degli interessi delle parti.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che essendo logicamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. È principio consolidato che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Pertanto, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo e la domanda di condanna al pagamento del "tantundem" deve ritenersi ricompressa nell'azione revocatoria, spettando al giudice disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest'ultimo non sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario (cfr. tra le molte in tal senso Cass. n. 14891 del 2002;

Cass. n. 7790 del 1999).

La corte d'appello ha fatto applicazione di tale consolidato principio, revocando e dichiarando l'inefficacia degli atti di compravendita in questione e condannando Nadia L. e F. Luigi, in solido tra loro, a pagare al Fallimento di M. Alfredo la somma di L. 131.600.000.

Il collegio ritiene che tale principio non possa trovare applicazione nel caso di specie, e che la condanna della L. (l'unica che si è costituita sin dall'inizio nel presente processo) non possa essere tenuta ferma neppure invocando l'ulteriore principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 7028 del 2006,, resa a sezioni unite, secondo cui l'esistenza del danno alla massa dei creditori (negata dalla ricorrente )è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione, per cui grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato non esclude la lesione della "par condicio" ne' fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni degli altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. Nel caso di specie si ha una situazione fattuale diversa da quelle in relazione alle quali sono stati formulati entrambi i su esposti principi di diritto e che non consente l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare.

Il bene, che ha costituito oggetto delle due successive alienazioni dal M. alla L., tramite il gioco delle procure illustrato in narrativa, e successivamente dalla L. al F., è stato assoggettato ad esecuzione immobiliare dal Banco di Roma per un debito contratto dal F., ma il ricavato della esecuzione di L. 91.000.000, non è stato assegnato al Banco di Roma creditore del F., che aveva promosso l'esecuzione forzata (creditore procedente), ma alla Banca Nazionale del Lavoro, creditore intervenuto nella esecuzione in forza di una ipoteca, iscritta nei confronti del fallito M. Alfredo nel corso del 1993, a garanzia di un mutuo concesso dalla banca allo stesso e da ritenersi consolidata, come pacifico tra le parti, essendo stato il fallimento di quest'ultimo dichiarato il 21 dicembre del 1995.

Il bene è stato, quindi, espropriato a favore di un istituto di credito fondiario, che si è avvalso del privilegio previsto dal R.D. 16 luglio 1905, n. 645, art. 42, che ha disciplinato tale istituto sino al primo gennaio 1994, cioè sino all'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che lo ha abrogato, prevedendo a sua volta detto istituto dell'art. 41, comma 2.

In virtù del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 42, gli istituti di credito fondiario potevano iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito.

Tale possibilità è stata riaffermata, a partire dal 1 gennaio 1994, dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, art. 41, comma 2, del cit. T.U. (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il quale dispone:

L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari (che, ai sensi del precedente art. 38, comma 1, vanno identificati con i finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili) può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nella esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.".

Questa Corte con recenti sentenze (cfr. Cass. n. 23572 del 2004;

Cass. n. 8609 del 2007; Cass. n. 11014 del 2007) ha chiarito che il potere dell'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente ed incondizionatamente la somma ricevuta al curatore. Ha precisato, però, la Corte che devesi escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario - concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo - apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare e, non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricevuto dalla procedura esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto è risultato in tutto o in parte incapiente.

Tali principi valgono ovviamente non solo quando sia stato l'istituto di credito fondiario a promuovere la procedura esecutiva individuale, ma anche nel caso analogo in cui sia stato altri a promuovere detta procedura e l'istituto di credito fondiario sia intervenuto nella stessa, come avvenuto nel caso di specie, per chiedere l'assegnazione del ricavato della vendita forzata.

Il bene, che in considerazione dei soli atti di compravendita, per cui è causa, avrebbe potuto ritenersi fuoriuscito dalla massa attiva e, quindi, come tale assoggettabile a revocatoria fallimentare, non può più ritenersi tale in considerazione dell'ipoteca, iscritta sul bene stesso dall'istituto di credito fondiario a carico del debitore fallito, nel momento in cui il bene in virtù dell'ipoteca viene sottoposto a pignoramento, dando così inizio alla esecuzione immobiliare, qualora detta ipoteca sia opponibile sia al fallimento, perché consolidata, che ai successivi acquirenti del bene (L. e F.), perché iscritta prima della trascrizione dei loro atti di acquisto del bene stesso.

In siffatta situazione l'azione esecutiva a favore dell'istituto di credito fondiario esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria, facendo venir meno una condizione di detta azione esperibile solo quando il bene è fuoruscito dal patrimonio del debitore fallito e non v'è possibilità per gli organi del fallimento di assoggettare direttamente il bene, data la sua situazione di estraneità, alla esecuzione concorsuale ( o di pretendere l'equivalente se l'oggetto non esiste più od è passato ad altri non raggiungibili giuridicamente per la loro buona fede).

La L. Fall. art. 51, fa divieto, dal giorno della dichiarazione di fallimento, di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nel fallimento, salvo diversa disposizione della legge. Tra le deroghe a detto principio rientra la esecuzione che può essere promossa dall'istituto di credito fondiario. In tal caso, proprio perché la legge, in deroga all'art. 51 della legge fallimentare concede all'istituto di credito fondiario tale facoltà, devesi ritenere che la vendita del bene nell'ambito della esecuzione individuale sia alternativa alla vendita nell'ambito della procedura fallimentare, tanto è vero che lo istituto cui viene assegnato il ricavato della vendita coattiva può trattenere la somma ricevuta solo a due condizioni: che abbia chiesto l'ammissione al passivo e che, intervenuta la graduazione dei crediti, la somma ricavata possa essere destinata a soddisfare totalmente il suo credito, non essendovi creditori poziori.

Come su detto, infatti, il privilegio degli istituti di credito fondiario è processuale e non sostanziale, per cui l'istituto è tenuto a far verificare il proprio credito in sede fallimentare ed a restituire al curatore le somme dovute ai creditori di grado pozione conseguite nell'esecuzione individuale.

Con questo meccanismo è fatta salva la par condicio creditorum. In siffatta situazione, al fine di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto, il curatore non può proseguire l'azione revocatoria nei confronti dell' acquirente del bene, che non ha più la disponibilità dello stesso e che se lo è visto sottrarre a seguito dell'azione esecutiva individuale, ma deve chiedere al creditore, che ha promosso o è intervenuto nella esecuzione, facendo valere il suddetto privilegio processuale, la somma che gli è stata assegnata, qualora questo non abbia chiesto l'ammissione del proprio credito al passivo oppure, pur avendola richiesta, il suo credito risulti incapiente.

Nè si può pretendere dall' acquirente del bene (L.) la differenza tra il valore del bene stesso, individuato a seguito di consulenza tecnica nell'ambito dell'azione revocatoria, ed il ricavato, qualora questo sia inferiore, dalla vendita effettuata nell'ambito della esecuzione individuale, atteso che, come detto, la vendita in sede di esecuzione individuale si pone come alternativa a quella direttamente effettuata dagli organi fallimentari e la somma destinata al soddisfacimento dei creditori non può essere che quella ricavata a seguito della esecuzione forzata.

Per le considerazioni che precedono i due primi motivi del ricorso devono essere accolti, dichiarando assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, rigettando la domanda revocatoria formulata dalla curatela. Data la complessità e novità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e pronunziando nel merito rigetta la domanda revocatoria formulata dalla curatela. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008


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