Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13825 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Reggio Emilia, 13 Aprile 2015. .


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Interessi sulle transazioni commerciali - Applicazione ai creditori rimasti estranei all'accordo - Natura moratoria degli interessi - Esclusione



Il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, in tema di interessi sulle transazioni commerciali, prevede un sistema di calcolo degli interessi la cui natura può definirsi moratoria in quanto sanziona un ritardo ingiustificato e imputabile; da ciò consegue che detti interessi non sono applicabili ai crediti vantati da coloro che sono rimasti estranei all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis legge fall., in quanto la moratoria prevista da quest'ultima disposizione non è connotata dalla imputabilità del ritardo ma è l'effetto di un'operazione di ristrutturazione del debito e di risanamento dell'impresa attuata in una prospettiva molto più ampia di quella del singolo rapporto creditorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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