Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13770 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015. .


Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Azione revocatoria fallimentare - Aiuto di Stato - Esclusione



L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, dal momento che non si tratta di un procedimento di carattere selettivo perché attivabile ordinariamente nel corso della procedura fallimentare: senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria. Pertanto, l'azione revocatoria, anche se esercitata durante la prima fase, non comporta aiuti alle imprese sotto forma di un finanziamento forzoso, atteso che è diretta ad ottenere, invece, risorse da destinare all'espropriazione forzata a fini satisfattori, a tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, in quanto è sufficiente la sua concorrenza con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile all'esito del tentativo di risanamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)