Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13757 - pubb. 02/12/2015

Opposizione allo stato passivo, nuovo giudizio a cognizione piena e proponibilità di nuove eccezioni

Cassazione civile, sez. I, 17 Febbraio 2015, n. 3110. Est. Di Palma.


Fallimento - Accertamento del passivo - Contraddittorio - Necessaria costituzione delle parti a mezzo di difensore tecnico - Esclusione - Giudizio di opposizione - Natura impugnatoria - Eccezioni proponibili - Proponibilità da parte del curatore di nuove eccezioni

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Preclusione di cui all'articolo 345 c.p.c. - Esclusione - Riesame a cognizione piena - Formulazione di eccezioni nuove - Ammissibilità



Il procedimento di verifica dello stato passivo, sebbene tenda ad assicurare il contraddittorio sostanziale innanzi ad un giudice terzo, non prevede la necessaria costituzione delle parti a mezzo di difensore tecnico, mentre nel successivo giudizio di opposizione - come regolato dall'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e, poi, dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 -, inequivocabilmente di natura impugnatoria ed ancorché non qualificabile come appello, la disciplina circa le eccezioni proponibili deve ricercarsi esclusivamente nel menzionato art. 99, che, al comma 7, prescrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione, tra l'altro, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni, con la conseguenza che, in tale giudizio, il curatore può proporre ex novo e riproporre le eccezioni (eventualmente sollevate ai sensi dell'art. 95, comma 1, secondo periodo legge fall.) che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 22765 del 2012 e 8246 del 2013). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., in materia di jus novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato, dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa appunto la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d'appello (cfr., ex plurimis, le sentenza nn. 8929 del 2012, 11026 del 2013, 6306, 6835 e 12706 del 2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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