Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13734 - pubb. 26/11/2015

Vendita di immobile e utilizzo del prezzo per il pagamento di creditori nel periodo sospetto

Cassazione civile, sez. I, 20 Ottobre 2015, n. 21272. Est. Nappi.


Fallimento - Azione revocatoria - Pagamento di creditori effettuato con il prezzo ricavato da vendita legittima - Mezzi anormali di pagamento ex art. 67, n. 2 legge fall. - Esclusione



Il pagamento di un debito ipotecario, scaduto ed esigibile, effettuato in periodo sospetto, sia pure materialmente da un terzo, col prezzo di una vera e legittima vendita dell'immobile ipotecato, della quale non è stata chiesta ed ottenuta la revoca, costituisce estinzione con mezzo diretto e normale del debito garantito dal bene, venduto e, quindi, non rientra nell'ipotesi dell'art 67, n. 2, legge fall. (Nel caso di specie, non sono stati ritenuti effettuati con mezzi anormali - e quindi revocabili ex art. 67, n. 2 legge fall. - i pagamenti eseguiti dal notaio a favore di creditori esecutanti nel periodo sospetto con il denaro ricavato da una vendita immobiliare opponibile alla massa, in quanto non impugnata anch'essa con domanda di revoca). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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