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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13724 - pubb. 24/11/2015.

Le nuove norme del d.l. 83/2015 non si applicano ai procedimenti introdotti prima della sua entrata in vigore anche con domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall.


Tribunale di Trento, 15 Ottobre 2015. Est. Attanasio.

Concordato preventivo - Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 83 del 2015 - Regime transitorio - Procedimenti introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto legge - Interpretazione - Concordato con riserva - Esclusione


Per procedimenti di concordato preventivo introdotti dopo l'entrata in vigore del d.l. 83/2015 di cui alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 23 del medesimo decreto legge devono intendersi anche quei procedimenti instaurati con la domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., ove il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, costituisce una semplice evoluzione o integrazione che non comporta l'introduzione di un nuovo e diverso procedimento.
Depongono in tal senso i seguenti rilievi:
- l'art. 161, comma 6, legge fall. si riferisce in modo inequivoco alla domanda di concordato: "L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice..."
- è vero che il cd. preconcordato può approdare anche ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, ma, nel prevedere tale ipotesi, il comma 6 dell'art. 161 citato prescrive il deposito di una "domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma..." mentre, nel caso in cui il concordato con riserva sfoci in una proposta concordataria, non è richiesto il deposito di alcuna nuova domanda, bensì soltanto della proposta, del piano e della relativa documentazione;
- nello stesso senso depone, significativamente, il nuovo testo dell'art. 182-quinquies, che, per l'ipotesi di richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili presentata in fase di preconcordato, prevede che l'autorizzazione può essere concessa "anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo", anche qui non richiedendo il deposito di una domanda di concordato;
- la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese è prevista una sola volta, anche se il ricorso che la contiene è presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6, e dalla relativa data decorrono i termini delle revocatorie ove al concordato faccia seguito la dichiarazione di fallimento (art. 69-bis);
- gli effetti della domanda di concordato decorrono poi in ogni caso dalla data della sua presentazione, sia nel caso di ricorso presentato a mente del comma 1 che in quello di ricorso depositato ai sensi del comma 6, (art 169);
- l'art. 161, comma 6, sul presupposto teorico della distinzione fra domanda, proposta e piano, già da tempo predicata dalla dottrina, ha inteso anticipare alla presentazione della sola domanda di concordato (della richiesta cioè diretta al tribunale, con cui l'imprenditore chiede che la regolazione della crisi di impresa venga accertata e legittimata mediante lo strumento concordatario) la produzione degli effetti protettivi propri dell'istituto, e sulla base dello stesso presupposto la giurisprudenza di merito ha unanimemente riferito al momento della presentazione del ricorso di concordato con riserva la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano


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