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Tribunale di Roma, 31 Luglio 2015. .
Società di capitali - Convocazione dell'assemblea - Equiparazione del messaggio di posta elettronica certificata alla missiva raccomandata
Poiché le disposizioni contenute nel d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 consentono l'equiparazione tra missiva raccomandata con ricevuta di ritorno e messaggio di posta elettronica certificata - equiparazione che deriva dalla circostanza che entrambi i mezzi garantiscono in modo certo che la comunicazione entri nella sfera di conoscibilità del destinatario - deve necessariamente concludersi che l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata soddisfi i requisiti di forma richiesti dall'articolo 2479 bis c.c. per la convocazione dell'assemblea di una società di capitali e ciò indipendentemente dal fatto che l'indirizzo del socio non sia rinvenibile nel registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)