Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13677 - pubb. 01/07/2010

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Appello Bologna, 22 Ottobre 2015. .


Concordato preventivo – Apporto di terzo – Finanza c.d. esterna – Qualificazione – Condizioni



Ai fini della qualificazione dell’apporto del terzo come finanza esterna ciò che assume particolare rilievo è se la somma entri o meno a far parte del patrimonio sociale ed in tale prospettiva assume rilievo il momento in cui la somma viene erogata, se prima o dopo la proposta concordataria, e le condizioni su cui si fonda, dovendosi qualificare finanza esterna che si sottrae al divieto di cui all’art. 160 secondo comma l. fall. solo quella che venga apportata dopo la presentazione della proposta di concordato o dopo l’omologazione, poiché in tali ipotesi l’apporto non incide sull’attivo e sul passivo della società, né il terzo vanta alcun diritto di rimborso verso la società.

(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale che aveva qualificato come finanza esterna l’apporto del terzo, rappresentato da impegno irrevocabile a mettere a disposizione una somma in favore della società concordataria condizionatamente all’omologazione e con destinazione specifica in favore di taluni creditori). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)