Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13658 - pubb. 11/11/2015

Credito del professionista per la presentazione della domanda di concordato: se l'impresa è stata ammessa alla procedura compete la prededuzione ex articolo 111 l.f., non potendosi valutare ex post l'utilità procurata alla massa dei creditori

Cassazione civile, sez. VI, 04 Novembre 2015, n. 22450. Est. Magda Cristiano.


Fallimento - Concordato preventivo - Credito del professionista per l'assistenza alla presentazione della domanda di concordato - Credito sorto in occasione o in funzione di procedure concorsuali - Prededuzione ex art. 111 legge fall. - Configurabilità - Valutazione ex post dell'utilità alla massa dei creditori - Esclusione



Ai fini del riconoscimento della prededuzione cui all'articolo 111 legge fall., la funzionalità o la strumentalità delle prestazioni deve essere valutata in relazione alla procedura concorsuale in vista delle quali le stesse sono state svolte, con la conseguenza che una volta che l'impresa sia stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, non è possibile escludere la funzionalità dell'attività di assistenza e consulenza connessa alla presentazione della domanda di concordato ed alle sue successive integrazioni.

L'articolo 111 legge fall. non richiede che, ai fini della collocazione in prededuzione dei crediti derivanti da tali prestazioni, debba essere dimostrata l'utilità concreta delle stesse per la massa concordataria o fallimentare: da un lato, infatti, va rilevato che non spetta più al giudice la valutazione della convenienza della proposta; dall'altro lato va rimarcato che, ove detta utilità dovesse essere verificata ex post, ovvero tenendo conto dei risultati raggiunti, la norma risulterebbe priva di senso, in quanto non potrebbe mai trovare applicazione nel fallimento consecutivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale