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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13648 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Pistoia, 29 Ottobre 2015. .

Concordato preventivo - Modifiche introdotte dalla l. 6 agosto 2015 n. 132 di conversione del d.l. 27 giugno 2015 n. 83 - Verifica del presupposto della assicurazione della percentuale minima offerta ai creditori - Giudizio di merito del tribunale sul requisito della assicurazione della percentuale offerta - Ammissibilità - Valutazione riservata ai creditori della concreta prospettiva realizzatoria


La necessità, conseguente alle modifiche introdotte dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, di una formulazione della proposta concordataria in termini di "assicurazione" della percentuale offerta ai creditori e, quindi, in termini più certi rispetto a quelli di mera previsione che hanno caratterizzato la disciplina previgente, consente al tribunale di esprimere un giudizio di merito in ordine alla rispondenza della assicurazione data dal debitore alla concreta prospettiva realizzatoria, valutazione, quest'ultima, che attiene alla fattibilità economica della proposta e che dovrà essere attestata dal professionista ai sensi dell'articolo 161, comma 3, legge fall. e la cui valutazione finale compete ai creditori, anche nell'ipotesi in cui, nel corso della procedura, il commissario giudiziale offra ricostruzioni alternative e diverse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)