ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13646 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Pistoia, 29 Ottobre 2015. .

Concordato preventivo - Soglia del 20% ai creditori chirografari - Indicazione dell'utilità assicurata a ciascun creditore - Interpretazione del termine "assicurare" - Obbligo di garanzia - Esclusione - Mera previsione probabilistica - Esclusione - Proposta che appaia fondata del pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari


Le modifiche apportate dal decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, agli articoli della legge fallimentare 160, comma 4, (che prevede la soglia minima del venti per cento di pagamento dell'ammontare dei crediti chirografari) e 161, comma 2, lett. e), (secondo la quale il debitore che propone il concordato deve indicare le utilità che si obbliga ad assicurare a ciascun creditore), comportano che la soglia minima di accesso a qualsivoglia tipologia di concordato, con esclusione di quelli nei quali sia prevalente la continuità aziendale, non stia più nella previsione di un pagamento o soddisfazione di almeno il venti per cento dei crediti chirografari o di quelli privilegiati falcidiati, ma consista nella assicurazione di un tale livello di soddisfazione, con la precisazione che il termine "assicurare", pur non potendo essere inteso nel senso di "garantire", seppur relativo a valutazioni prognostiche, non si identifica con una mera previsione probabilistica; la disposizione contenuta nel quarto comma del citato articolo 161 deve, pertanto, essere letta nel senso che in ogni caso il debitore deve proporre "fondatamente" il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)