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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13638 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Pistoia, 29 Ottobre 2015. .

Concordato con riserva - Idoneità della domanda ex articolo 161, comma 6, legge fall. ad introdurre il procedimento concordatario - Esclusione - Idoneità del ricorso prenotativo a comportare l'applicazione della disciplina anteriore alla legge di conversione 6 agosto 2015 n. 132 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 - Esclusione


Con la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, legge fall. (cd. "concordato con riserva", "preconcordato", "prenotativo" o "in bianco") il debitore non introduce un procedimento concordatario, ma si riserva soltanto la possibilità di farlo in alternativa al deposito della domanda di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis legge fall., il che consente di affermare che la causa di questo tipo di domanda si risolve nella richiesta di un termine di riflessione protetto dalle iniziative dei creditori, causa, questa, diversa da quella che caratterizza il procedimento di concordato preventivo, il quale si apre con il completamento della fase prodromica e che provoca la decisione del tribunale ai sensi degli articoli 162 o 163 legge fall. (Il Tribunale, ha ritenuto che il deposito della domanda di cui all'articolo 161, comma 6, legge fall. non fosse idoneo a "prenotare" la "norma regolatrice" del procedimento e che, conseguentemente, al caso di specie, dovesse farsi applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 83/2015, già in vigore al momento del deposito della documentazione e del piano concordatari). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)