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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13617 - pubb. 05/11/2015.

Fallimento e interruzione del processo: conoscenza legale dell'evento interruttivo, onere della prova e decorrenza del termine per la riassunzione


Tribunale di Asti, 18 Maggio 2015. Est. Antonia Mussa.

Fallimento - Interruzione del processo - Decorrenza del termine per la riassunzione - Conoscenza legale - Necessità

Fallimento - Interruzione del processo - Riassunzione del giudizio - Eccezione di tardività - Onere della prova

Fallimento - Interruzione del processo - Riassunzione del giudizio - Decorrenza del termine per la riassunzione - Dichiarazione di interruzione da parte del giudice


La conoscenza legale dalla quale decorre il termine per la riassunzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 43 legge fall. deve essere riferibile a una dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente, al fine di garantire una piena tutela del diritto di difesa, una mera acquisizione aliunde della notizia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al fine di dimostrare la tardività della riassunzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 43 legge fall., l'onere della prova della legale conoscenza dell'evento interruttivo incombe sulla parte che eccepisce la tardività, non potendosi far carico all'altra parte di dare una prova negativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il dies a quo per la riassunzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 43 legge fall. può essere individuato, in mancanza di altre indicazioni, nella dichiarazione di interruzione da parte del giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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