Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13613 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Siracusa, 19 Ottobre 2015. .


Operazioni di giroconto tra due rapporti di conto corrente – Annotazioni contabili – Esclusione del collegamento negoziale – Ratifica tacita dell'operazione – Eccezione in senso lato



Le operazioni di giroconto dai movimenti “dare” di un conto corrente in favore di un altro rapporto di conto corrente costituiscono mere annotazioni contabili che non consentono di qualificare in termini unitari i due rapporti. L'operazione di giroconto, infatti, viene in rilievo non già come uno spostamento dell'intero saldo di chiusura di un rapporto in favore di un altro (ipotesi in cui è doverosa la qualificazione unitaria dei due rapporti in esame), bensì come singola operazione contabile attraverso cui la banca, senza alcuna contestazione della correntista, ha distratto in favore del conto ordinario singoli movimenti passivi. Da ciò consegue, per un verso, che la mancata tempestiva contestazione da parte della correntista che abbia avuto conoscenza dell'operazione di giroconto implichi una tacita ratifica della citata operazione (Cass. n.11626/2011); per altro verso, va evidenziato come, a monte, una tale doglianza vada qualificata come eccezione in senso lato, sicchè la sua deduzione è soggetta al termine decadenziale di cui all'art.183 co.6 c.p.c. non potendo la stessa essere formulata a seguito del deposito della consulenza. (Maria Genovese) (riproduzione riservata)