Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13611 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Siracusa, 19 Ottobre 2015. .


Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria – Titolo esecutivo – Difetto



Il contratto di apertura di credito con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del correntista una somma di denaro per un certo periodo di tempo con contestuale costituzione di ipoteca a garanzia del credito derivante dall'eventuale utilizzazione e nei limiti della somma messa a disposizione, seppure stipulato con rogito notarile notificato in forma esecutiva, non costituisce titolo esecutivo perchè la messa a disposizione da parte dell'istituto bancario di una somma di denaro non implica che l'accreditato sia debitore della somma stessa visto che il debito nasce alla fine del rapporto e solo con la diretta utilizzazione del credito. Sebbene l'art.474 co.2 n.3) c.p.c. annoveri gli atti ricevuti da notaio tra i titoli esecutivi, l'esecutività – come per ogni altro titolo esecutivo che attenga a somme di denaro – trova proprio imprescindibile requisito nella determinatezza o determinabilità dell'importo per cui viene minacciata o iniziata l'esecuzione forzata, desumibile da elementi intriseci al titolo stesso. (Maria Genovese) (riproduzione riservata)