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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13585 - pubb. 29/10/2015.

Il concordato resta liquidatorio anche in ipotesi di affitto d'azienda stipulato anteriormente al deposito della domanda


Tribunale di Rimini, 01 Ottobre 2015. Pres., est. Rossino.

Concordato preventivo – Affitto d’azienda anteriore al deposito della domanda di concordato – Carattere liquidatorio del concordato – Sussistenza

Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Opposizione c.d. semplice – Comparazione tra le procedure della tempistica di liquidazione – Convenienza della proposta – Sindacato da parte del Tribunale – Inammissibilità

Concordato preventivo – Commissario Liquidatore – Potere di nomina della società concordataria – Sussistenza – Condizioni


La stipula di un contratto di affitto d’azienda da parte della società concordataria anteriormente al deposito della domanda di concordato che preveda una scadenza ben precisa ed una clausola in forza della quale gli organi della procedura possono in ogni momento provocarne lo scioglimento, non snatura il carattere liquidatorio del concordato, essendo funzionale ad impedire la perdita dell’avviamento aziendale e a renderne, quindi, più agevole, la vendita (v. Tribunale di Ravenna, sez. fallimentare, 29 ottobre 2013).

Nel giudizio di omologazione, in assenza di opposizione “qualificata” dei creditori ex art. 180 quarto comma l. fall. va escluso il sindacato del Tribunale in merito alla questione se la procedura concordataria consenta tempi di liquidazione più solleciti di quelli di una procedura fallimentare, attenendo detta questione al giudizio di convenienza del concordato.

Il commissario liquidatore può essere scelto tra i soggetti indicati dalla società concordataria, stante il relativo potere di nomina dell’imprenditore richiedente, purché il soggetto indicato sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l. fall.. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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