Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13570 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 2015. .


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Eccezioni di nullità relativa - Deduzione tempestiva con indicazione delle ragioni - Necessità - Applicabilità al procedimento per dichiarazione di fallimento



La regola dettata dall'articolo 157 c.p.c., secondo cui l'obbligo del giudice di esaminare le eccezioni di nullità relativa di un atto processuale presuppone che la medesima sia stata dedotta dalla parte, oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni di invalidità, costituisce un principio generale, applicabile a tutti i processi speciali di cognizione, ivi compreso il procedimento per dichiarazione di fallimento. Ne consegue che la nullità della vocatio in ius derivante dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione previsto dall'articolo 15, comma 3, legge fall. resta sanata nel caso in cui il debitore non l'abbia specificamente dedotta nella memoria di costituzione, difendendosi nel merito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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