Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13569 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 2015. .


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Convocazione del debitore - Comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Modalità - Comunicazione tramite ufficiale di polizia giudiziaria - Ammissibilità



Con riguardo alla notifica del ricorso per fallimento, l'articolo 15, comma 15, legge fall. consente al presidente del tribunale, in presenza di particolari ragioni d'urgenza, non solo di abbreviare i termini di convocazione del debitore ma anche di disporre che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza del destinatario con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità che non sia indispensabile a rendere quegli atti conoscibili. E' quindi valida la comunicazione al debitore del decreto di convocazione avvenuta, in base a quanto disposto con specifico provvedimento del presidente del tribunale, per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, anziché nelle forme della notifica di cui all'articolo 136 e seguenti c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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