Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13566 - pubb. 26/10/2015

Appartiene alla giurisdizione contabile l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società in house

Tribunale Nocera Inferiore, 30 Luglio 2015. Pres., est. Fucito.


Società in house - Responsabilità di amministratori e sindaci - Rapporto di servizio - Sussistenza - Natura privatistica della società in house - Irrilevanza - Organo indiretto dell'amministrazione pubblica - Giurisdizione contabile - Sussistenza



È possibile che un rapporto di servizio, inteso nella sua moderna accezione di svolgimento di un'opera per il perseguimento di scopi pubblici e con denaro pubblico, si incardini con un soggetto che svolge attività di gestione di società privata, il cui scopo sociale sia l'erogazione di servizi pubblici, con dotazione di patrimonio da parte dell'ente locale, senza peraltro che questa incida sulla natura di persona giuridica autonoma della società in house, purché tale rapporto sia individuato in concreto senza apodittiche conclusioni circa la partecipazione totale o parziale del soggetto pubblico. In proposito è opportuno precisare che questa impostazione non incide sulla autonomia privatistica della persona giuridica della società in house, la quale altro non costituisce che un organo indiretto dell'amministrazione pubblica che agisce per le finalità proprie di quest'ultima.

In base alle considerazioni che precedono non vi è dubbio che il danno lamentato da un comune al proprio patrimonio nei confronti degli amministratori e sindaci di società in house costituisca danno erariale tradizionalmente devoluto alla giurisdizione contabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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