Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13561 - pubb. 26/10/2015

Spese richieste dal difensore nel giudizio contro il cliente: chiarimenti

Cassazione civile, sez. III, 27 Agosto 2015, n. 17212. .


Spese processuali – Liquidazione – Istanza della parte – Necessità – Chiarimenti



Nel caso di liquidazione delle spese giudiziali a carico della parte soccombente, si prescinde totalmente da qualsiasi rilievo della formulazione di una domanda da parte sia del difensore della parte sia della parte stessa suo tramite, essendo la statuizione sulle spese secondo la tariffa professionale mero amminicolo del compiuto riconoscimento della tutela attribuita alla parte vittoriosa, se del caso disponibile solo attraverso il potere di compensazione. Allorquando, viceversa, il difensore proponga azione giudiziale contro il cliente, intesa ad ottenere l'accertamento del dovuto per le sue prestazioni e la conseguente condanna al pagamento di quanto liquidato in relazione ad esse, fa parte degli oneri di articolazione della domanda giudiziale la deduzione di quanto giustificato a tale titolo e, dunque, è onere del difensore richiedere nell'ambito del dovuto il riconoscimento del rimborso forfettario previsto dalla tariffa professionale, che eventualmente, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, c.c. il giudice sia chiamato ad applicare per la liquidazione. È necessario, dunque, che il difensore attore formuli espressa richiesta di riconoscimento del rimborso come elemento della domanda proposta. Può cioè affermarsi che: “Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, non può essere liquidato d'ufficio nel procedimento speciale disciplinato dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, occorrendo, in tale procedimento, apposita domanda con cui il professionista chieda, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., la corresponsione in proprio favore del suddetto compenso”. (Cass. n. 24081 del 2010; conf. Cass. n. 4748 del 2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale