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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13559 - pubb. 26/10/2015.

L'impugnazione della sentenza che conferma la dichiarazione di fallimento può essere proposta soltanto dalla parte che abbia partecipato al giudizio


Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015. Est. Mercolino.

Fallimento - Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Legittimazione dell'amministratore di società di capitali - Legittimazione all'impugnazione - Qualità di parte - Necessità


L'articolo 18 legge fall., attribuendo a qualunque interessato la facoltà di proporre opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, consente di riconoscere la relativa legittimazione, iure proprio, anche all'amministratore di una società di capitali, il quale, pur non essendo direttamente assoggettato al fallimento, in virtù dell'autonoma soggettività giuridica di cui è dotata la società, è portatore di un interesse concreto ed attuale alla rimozione della relativa pronuncia, per gli effetti che possono derivarne a suo carico sia sul piano morale che su quello patrimoniale, in relazione all'eventuale contestazione di reati o alla proposizione di azioni di responsabilità, per i quali sia tenuto a rispondere personalmente, nonché alle particolari restrizioni previste nei suoi confronti del combinato disposto degli articoli 49 e 146 legge fall. Tale interesse, pur consentendogli non solo di proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento emessa nei confronti della società, ma anche di spiegare intervento nel giudizio di opposizione promosso da quest'ultima, per sostenere le ragioni da essa fatte valere, non gli attribuisce tuttavia, nel caso in cui non sia stato egli stesso a promuovere il giudizio, la posizione di soggetto legittimato ad impugnare la relativa sentenza: qualora vi abbia partecipato, il suo intervento è infatti riconducibile non già al primo, ma al secondo comma dell'articolo 105 c.p.c. e gli consente pertanto di aderire all'impugnazione proposta dalla società fallita, ma non di impugnare autonomamente la sentenza emessa nei confronti di quest'ultima, dove essa non abbia esercitato la relativa facoltà o abbia prestato acquiescenza alla sentenza impugnata; nel caso in cui non abbia partecipato al giudizio, la sua legittimazione all'impugnazione non è invece ricollegabile agli articoli 110 e 111 c.p.c., non rivestendo egli la qualità di successore a titolo universale o particolare della società fallita, con la conseguenza che trova applicazione la regola generale secondo cui la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel primo precedente grado di giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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