Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13504 - pubb. 15/10/2015

Il giudicato endofallimentare in ordine al residuo credito vantato nei confronti del fallito non esclude la revocabilità dei pagamenti ricevuti dal creditore a titolo di acconto

Cassazione civile, sez. I, 29 Settembre 2015, n. 19319. Est. Mercolino.


Accertamento del passivo - Dichiarazione di esecutività dello stato passivo - Giudicato endofallimentare - Impedimento alla revocatoria degli acconti - Esclusione

Ammissione di un credito residuo rispetto ad un altro precedentemente soddisfatto - Effetti - Preclusione di azione revocatoria riguardante pagamenti parziali precedentemente percepiti dalla creditrice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



Il giudicato endofallimentare formatosi per effetto della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, pur rendendo incontestabile l'ammissione al passivo del credito fatto valere dalla ricorrente a titolo di saldo del corrispettivo per lavori eseguiti per conto della società fallita, non può considerarsi ostativo dell'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del pagamento in acconto ricevuto dalla creditrice, il cui esito positivo non è destinato ad incidere in alcun modo sul relativo accertamento, comportando per la ricorrente esclusivamente la facoltà di insinuare al passivo il proprio credito, previa restituzione delle somme percepite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata).

L'ammissione al passivo di un credito residuo rispetto ad un altro precedentemente soddisfatto, ancorché disposta in via definitiva e senza riserve, implica soltanto un accertamento dell'esistenza del titolo giustificativo del primo e non anche dell'insussistenza di un credito maggiore poiché prescinde da indagini sulla validità ed opponibilità alla massa di pagamenti parziali percepiti dal creditore, sicché non preclude la dichiarazione di inefficacia di questi ultimi, lasciando impregiudicate le relative questioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il giudicato endofallimentare formatosi sull'ammissione al passivo del credito relativo al saldo del corrispettivo dei lavori svolti per conto della fallita impedisse l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare con riguardo al pregresso pagamento, da parte della medesima fallita, di un acconto relativo agli stessi lavori). (Massima ufficiale)


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