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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13457 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 01 Ottobre 2015. .

Fallimento - Accertamento del passivo - Fallimento della società e fallimento del singolo socio - Estensione degli effetti al privilegio generale che assiste il credito - Estensione degli effetti del privilegio speciale - Esclusione


La domanda di ammissione al passivo nel fallimento della società estende automaticamente i suoi effetti anche allo stato passivo del fallimento del singolo socio e tale estensione vale anche per il privilegio generale che eventualmente assista il credito in ragione della causa del credito stesso e dell'unicità del rapporto da cui sorge. Detto principio di automaticità non opera, invece, a causa di limiti intrinseci, quando la prelazione non consegue dallo stesso rapporto, ma da un rapporto accessorio, come nel caso di pegni o ipoteche costituiti dalla società o dal socio, così come accade anche quando la prelazione non riguarda genericamente i beni del debitore, sia esso la società o il socio, ma riguarda specifici beni della società, individuati dalla legge, ovvero specifici beni della società o del socio individuati con il rapporto accessorio costitutivo della garanzia reale. In questi casi, allora, la prelazione che assiste il credito grava su beni che appartengono al patrimonio soltanto di uno dei soggetti obbligati e non può, in mancanza di un collegamento tra la prelazione ed il patrimonio, intendersi dichiarata anche nel fallimento di un soggetto diverso. È quindi possibile concludere che la prelazione può e deve essere fatta valere soltanto nello stato passivo del soggetto cui appartiene il bene che ne è gravato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)