ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13444 - pubb. 01/07/2010.

.


Cassazione civile, sez. VI, 01 Ottobre 2015. .

Fallimento - Domanda tardiva di ammissione al passivo - Valutazione della sussistenza di una causa non imputabile che giustifichi il ritardo - Accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità


In caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 101 L.F., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)