Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13437 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Lecce, 25 Settembre 2015. .


Contratto di mutuo – Usura bancaria – Verifica superamento soglie – Cumulo interessi corrispettivi e moratori – Esclusione



Il legislatore, che distingue tra interessi corrispettivi (artt. 1282 e 1284 c.c.) e danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 comma 1 c.p.c.), mostra di annettere rilievo alle due differenti categorie di interessi.
Il quadro degli interessi nel nostro ordinamento appare frastagliato ed eterogeneo, e di tanto, in una logica finanziaria, ha tenuto cono la stessa Banca d’Italia, titolare per legge del potere di rilevare trimestralmente il tasso soglia, la quale ha rimarcato come nella rilevazione del dato richiamato sino tenga conto degli interessi di mora di regola applicati.
Orbene, pur nella consapevolezza del carattere non vincolante dei chiarimenti offerti dall’organo di vigilanza, il Tribunale reputa che i principi espressi dalla Banca d’Italia risultino nondimeno condivisibili perché conformi ad un dato costante proprio della prassi commerciale. (Paolo Maria Tosi) (riproduzione riservata)