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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13426 - pubb. 05/10/2015.

Omologazione del concordato fallimentare e divieto al giudice delegato di far parte del collegio investito del reclamo contro i suoi atti. È riservata ai creditori la valutazione della convenienza della proposta


Cassazione civile, sez. I, 01 Ottobre 2015. Est. Scaldaferri.

Concordato fallimentare - Giudizio di omologazione - Divieto del giudice delegato di far parte del collegio - Inapplicabilità

Concordato fallimentare - Giudizio di omologazione - Controllo del tribunale - Verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - Controllo sul merito - Esclusione - Valutazione della convenienza riservata esclusivamente ai creditori


Il divieto contenuto nell'articolo 25, comma 2, L.F., che vieta al giudice delegato di far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, è inapplicabile al giudizio di omologazione del concordato fallimentare previsto dall'articolo 129 L.F., il quale non è assimilabile, ai fini in esame, al decreto contro i provvedimenti del giudice delegato; nell'ambito della procedura concordataria non è, infatti, possibile individuare la previsione di alcun atto dispositivo di tale procedura da parte del giudice delegato, consistendo piuttosto la funzione di tale organo in quel contesto nel coordinare ed organizzare le varie fasi dell'avanzamento prosegue progressivo del procedimento stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione (salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti), restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerenti ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore ed dal comitato dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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