ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13418 - pubb. 01/10/2015.

Offerta migliorativa, potere di sospensione della vendita e rapida chiusura della procedura fallimentare


Cassazione civile, sez. VI, 05 Marzo 2014. Est. Magda Cristiano.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili - Art. 107, quarto comma, legge fall. - Sospensione della vendita - Potere discrezionale del curatore - Presupposti - Mero calcolo matematico - Esclusione - Valutazioni di opportunità - Inclusione - Sindacato giurisdizionale - Limiti


L'art. 107, quarto comma, legge fall., così come riformato dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale. (massima ufficiale)

Il testo integrale

Segnalazione del Dott. Giorgio Stefano Alessi