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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13415 - pubb. 30/09/2015.

La sospensione feriale dei termini non si applica al concordato con riserva


Tribunale di Verona, 18 Settembre 2015. Pres., est. Platania.

Concordato con riserva - Sospensione feriale dei  termini - Esclusione


La sospensione dei termini feriali non si applica al procedimento di cui all’articolo 161, comma 6, l.f. (c.d. concordato in bianco) perché: (i) il debitore è tenuto a rispettare con cadenze di trenta giorni gli obblighi informativi; (ii) il commissario giudiziale è tenuto a comunicare al tribunale l’eventuale violazione degli obblighi da parte del debitore, anche ai fini della riduzione del termine concesso, con possibile applicazione dell’art. 162 l.f., che consente di dichiarare il fallimento del debitore, procedura per la quale non è applicabile la sospensione dei termini feriali. (Stefano Dindo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Stefano Dindo di Verona


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