ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13403 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Bolzano, 30 Aprile 2015. .

Concordato preventivo - Azione di responsabilità - Accertamento del commissario giudiziale - Valutazione di convenienza riservata ai creditori


Rientra fra i compiti primari e fondamentali del commissario giudiziale quello di evidenziare in modo analitico e chiaro le eventuali responsabilità in capo ad amministratori, sindaci e revisori della società in concordato per violazione di norme inerenti le rispettive cariche; ciò al fine di rendere edotti i creditori di tutti i fatti rilevanti per consentire loro l'espressione di un voto consapevole, anche con riferimento alle diverse discipline che regolano le azioni di responsabilità verso gli organi sociali nel concordato preventivo da un lato e nel fallimento dall'altro. Ne consegue che il mancato avvio di una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, o la semplice omissione di notizie su possibili loro responsabilità, non costituisce, una legittima causa di interruzione della procedura ai sensi dell'articolo 173 L.F., in quanto spetterà ai creditori esprimersi sulla convenienza della proposta formulata dal debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)