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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13400 - pubb. 28/09/2015.

Concordato preventivo: azione di responsabilità, omessa menzione da parte del proponente e valutazione di convenienza riservata ai creditori


Tribunale di Bolzano, 30 Aprile 2015. Pres., est. Francesca Bortolotti.

Concordato preventivo - Previsione di realizzo dei crediti - Valutazione spettante ai creditori sulla base delle informazioni fornite dal commissario giudiziale

Concordato preventivo - Azione di responsabilità sociale - Occultamento del potenziale attivo che ne potrebbe derivare - Occultamento - Esclusione

Concordato preventivo - Azione di responsabilità - Accertamento del commissario giudiziale - Valutazione di convenienza riservata ai creditori


Il giudizio sulla attendibilità della previsione di realizzo dei crediti (quanto a solvibilità dei crediti, garanzie prestate, pendenza di eventuali controversie e in genere l'esistenza di altre circostanze idonee ad impedirne o ritardare la riscossione) spetta esclusivamente ai creditori, i quali esprimeranno il loro giudizio sulla base delle informazioni fornite dal commissario giudiziale in ordine all'osservanza da parte del debitore del principio di prudenza dell'esposizione dei dati aziendali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'attivo potenziale che potrebbe derivare dall'esercizio dell'azione di responsabilità sociale non può essere oggetto di occultamento, considerata l'assenza del previo accertamento di un danno effettivo che ne determini profili di concretezza di cui qualsiasi attivo, per essere oggetto di occultamento, deve essere connotato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Rientra fra i compiti primari e fondamentali del commissario giudiziale quello di evidenziare in modo analitico e chiaro le eventuali responsabilità in capo ad amministratori, sindaci e revisori della società in concordato per violazione di norme inerenti le rispettive cariche; ciò al fine di rendere edotti i creditori di tutti i fatti rilevanti per consentire loro l'espressione di un voto consapevole, anche con riferimento alle diverse discipline che regolano le azioni di responsabilità verso gli organi sociali nel concordato preventivo da un lato e nel fallimento dall'altro. Ne consegue che il mancato avvio di una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, o la semplice omissione di notizie su possibili loro responsabilità, non costituisce, una legittima causa di interruzione della procedura ai sensi dell'articolo 173 L.F., in quanto spetterà ai creditori esprimersi sulla convenienza della proposta formulata dal debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Simone Kofler


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