Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1339 - pubb. 10/10/2008
Pagamento del terzo e subingresso nella causa di prelazione
Cassazione civile, sez. I, 19 Giugno 2008, n. 16669. Est. Salvato.
Fallimento - Accertamento del passivo - Pagamento del terzo al creditore ipotecario - Effetti - Surrogazione legale e subingresso nella causa di prelazione - Condizioni - Annotazione della surrogazione - Necessità - Esecuzione in data successiva alla sentenza di fallimento - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di pagamento, effettuato dal terzo, del credito vantato dal creditore ipotecario del fallimento, la surroga "ex lege" del "solvens" nel diritto di credito implica la trasmissione, in suo favore, dell'ipoteca spettante all'originario creditore e, ai fini dell'ammissione al passivo, altresì il riconoscimento del diritto di privilegio ad essa correlato, purchè vi sia stata, oltre all'istanza di ammissione al passivo, l'annotazione della surrogazione ex art.2843 cod. civ., anche se in data posteriore al fallimento; la natura costitutiva di tale formalità, invero, non rende applicabile l'art.45 legge fall. - pur nella disciplina anteriore a quella introdotta dal nuovo testo dell'art.115, secondo comma, legge fall. - poichè il predetto pagamento, lasciando immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, si limita a modificarne il profilo soggettivo, e non configura un atto pregiudizievole per i creditori.
Massimario Ragionato
- ∙ Pagamento del credito ipotecario effettuato dal terzo
- ∙ Subentro nel credito ipotecario e annotazione della surrogazione ex art.2843 cod. civ.
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