Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13381 - pubb. 12/01/2015

Offerte in aumento dopo la gara e partecipazione di soggetti intervenuti all'incanto senza aver superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria e di soggetti non intervenuti all'incanto

Cassazione civile, sez. I, 13 Luglio 2011. Est. Zanichelli.


Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Aumento del sesto - Offerte dopo l'incanto - Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Art. 584 cod. proc. civ., come sostituito dalla legge n. 80 del 2005 - Offerte dopo l'aumento - Facoltà del rincaro - Ulteriore fase del procedimento - Configurabilità - Conseguenze - Partecipazione di soggetti intervenuti all'incanto senza aver superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria e di soggetti non intervenuti all'incanto - Ammissibilità - Fondamento



Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con "aumento del quinto", ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., - alla luce della sua riscrittura (intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, nella specie "ratione temporis") - rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. A maggior ragione, non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nel processo di esecuzione. La nuova formulazione dell'articolo, infatti, non ha apportato alcuna modifica in ordine alla legittimazione alla partecipazione all'incanto, ribadendo la pubblicizzazione con le modalità di cui all'art. 570 cod. proc. civ. e, quindi, rivolta a tutti i possibili interessati. (massima ufficiale)


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