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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13364 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 09 Novembre 2012. .

Società a responsabilità limitata - Revoca dell'amministratore - Richiesta avanzata prima dell'esercizio dell'azione - Presupposti - Nomina di curatore speciale - Necessità


Nel caso in cui al momento dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ovvero della richiesta di revoca dell'amministratore avanzata prima dell'esercizio dell'azione, la persona fisica che il socio assume abbia cagionato pregiudizio al patrimonio sociale per violazione dei doveri ad essa incombenti ex art. 2476, comma 1, c.c., sia ancora titolare (in base alla specifica regola statutaria) del potere di rappresentanza sostanziale della società (artt. 2475 e 2475-bis c.c.), da esercitarsi anche nel processo relativo a tali azioni (di merito e cautelare), è necessario, in funzione della valida instaurazione del rapporto processuale anche nei confronti della società (litisconsorte necessario), che prima dell'inizio del processo ovvero del procedimento relativo alle azioni stesse alla persona giuridica venga nominato curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c.: e ciò in ragione dell'evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l'amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)