ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13353 - pubb. 12/01/2015.

Concordato preventivo: non è ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. il decreto che rigetta il reclamo contro il decreto del GD di autorizzazione al compimento di atti di disposizione di beni del debitore


Cassazione civile, sez. VI, 07 Luglio 2011, n. 15074. Est. Rordorf.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato - Decreti - Reclami - Fase antecedente all'omologazione - Autorizzazione al debitore al compimento di atti di disposizione - Reclamo - Provvedimento del Tribunale - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Fondamento


Il provvedimento del tribunale che respinge il reclamo proposto avverso il decreto col quale il giudice delegato nel procedimento di concordato preventivo, antecedente all'omologazione, autorizzi il debitore al compimento di atti di disposizione di beni di sua proprietà, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento, con funzioni tutorie ed integrative dei poteri negoziali del debitore medesimo - il quale in questa fase conserva l'amministrazione dei propri beni e l'esercizio dell'impresa - che non decide su diritti soggettivi e non pregiudica il diritto dell'interessato a far valere le proprie ragioni in sede contenziosa, impugnando direttamente l'atto negoziale.

Il testo integrale