Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13340 - pubb. 10/09/2015

Nullità del contratto di credito al consumo tra venditore e consumatore per omissione della descrizione analitica del bene finanziato, del prezzo e delle condizioni del trasferimento del diritto di proprietà, ove non contestuale

Tribunale Salerno, 01 Agosto 2015. Est. Iannicelli.


Nullità del contratto di credito al consumo sottoscritto tra il venditore ed il consumatore per omissione della descrizione analitica del bene finanziato, del prezzo di acquisto e delle condizioni del trasferimento  del diritto di proprietà, ove non contestuale – Sussiste

Diritto della banca che ha erogato il finanziamento al rivenditore di pretendere la restituzione dell’importo nei confronti del consumatore – Non sussiste

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ammissibilità dell’eccezione di nullità del contratto da cui il credito deriva sollevata con la memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. – Sussiste



Ai sensi dell’art. 124 n. 3 TUB ( D. Lgs. 385/93), nel testo ratione temporis applicabile, con riferimento ai contratti che abbiano ad oggetto determinati beni o servizi, deve ritenersi la fondatezza dell’eccezione di nullità del contratto di finanziamento sottoscritto tra il venditore ed il consumatore, ove il testo contrattuale non contenga la descrizione analitica del bene, il prezzo di acquisto e le condizioni del trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio di proprietà non sia immediato, atteso che si tratta di requisiti di forma-contenuto previsti a pena di nullità. (Massimo Postiglione) (riproduzione riservata)

Stante la nullità del contratto di finanziamento, l’erogazione della somma al venditore configura, in sostanza, un indebito oggettivo, per il quale tenuto alla restituzione è il solo percipiente, nella specie il venditore. (Massimo Postiglione) (riproduzione riservata)

Sono ammissibili le eccezioni nuove relative alla nullità totale del contratto da cui il credito deriva, introdotte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., poiché, trattandosi di eccezioni rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c., non opera il limite temporale della loro proposizione nell’atto di citazione che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è equivalente alla comparsa di risposta del convenuto nel rito ordinario. (Massimo Postiglione) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimo Postiglione


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