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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13274 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 23 Febbraio 2015. .

Associazioni riconosciute - Impugnazione di delibere - Inesistenza - Applicazione del procedimento di cui all'articolo 23 c.c.


La riforma del diritto societario intervenuta nel 2004 (e l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul punto) ha, da una parte, manifestato l’intenzione di eliminare la categoria, di creazione giurisprudenziale, dell’inesistenza dell’atto, codificando le ipotesi in passato ad essa riconducibili come cause di nullità ed ha, dall’altra parte, evidenziato il carattere tassativo dei vizi sanzionati con la nullità stessa, categoria ridotta ad ipotesi eccezionali, con tutti gli effetti conseguenti in tema di interpretazione ed applicazione; ne consegue che, nell’ambito del mutato quadro normativo di riferimento, anche la deliberazione nulla costituisce un atto giuridico, comunque esistente, che andrà eventualmente rimosso dall’autorità giurisdizionale sulla base di una istanza promossa, per le associazioni, dall’interessato con il procedimento previsto dall’art. 23 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)