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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13255 - pubb. 26/01/2009.

Scioglimento o subingresso del curatore nel contratto di somministrazione pendente mediante fatti concludenti


Cassazione civile, sez. I, 09 Luglio 2008. Est. Bernabai.

Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Somministrazione - Scioglimento dal contratto o subingresso - Scelta da parte del curatore - Forma tacita - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie in tema di somministrazione


L'esercizio da parte del curatore o di altro organo di procedura concorsuale della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto di somministrazione pendente, ai sensi degli artt. 72 e 74 legge fall. (nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), può anche essere tacito, per effetto di fatti concludenti incompatibili con la facoltà alternativa, non essendosi in presenza di un negozio formale e descrivendo il citato art. 72, comma 2, legge fall. (già prevedente la dichiarazione espressa) solo la condotta legale tipica, nella sua forma ordinaria ma non tassativa. (Principio affermato dalla S.C., con riguardo alla revocatoria di pagamenti relativi a contratto il subentro nel quale, da parte dell'organo concorsuale, era stato correttamente escluso, dai giudici di merito, perchè avvenuto per implicito, quale effetto dell'esercizio dell'azione revocatoria e dell'alienazione dell'azienda). (massima ufficiale)

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