Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13215 - pubb. 05/08/2015
Accordo di ristrutturazione dei debiti: in sede di omologa, il tribunale può nominare un consulente per l'esame della documentazione allegata al ricorso e della relazione di attestazione
Tribunale Savona, 29 Maggio 2015. Est. Poggio.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Nomina di consulente tecnico d'ufficio - Casi di particolare complessità - Ammissibilità
In caso di particolare complessità, il tribunale chiamato a decidere sull'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis L.F. può nominare un consulente tecnico che lo supporti nell'esame contabile della documentazione allegata al ricorso e della relazione di attestazione redatta dal professionista designato dall'impresa ricorrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli
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