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Cassazione civile, sez. I, 28 Aprile 2015. .
Concordato preventivo - Rinuncia alla domanda - Limiti - Rinuncia successiva alla omologa del concordato - Inammissibilità
La rinuncia alla domanda di concordato preventivo, la quale si traduce sostanzialmente in un abbandono della relativa proposta, atteggiandosi come revoca della stessa, non è ammissibile volta che il concordato sia stato omologato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)