Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13170 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Milano, 05 Maggio 2015. .
Fallimento - Contratto di affitto di azienda stipulato dal fallito - Prededuzione - Rapporti contrattuali aziendali mulatti o proseguiti dall'affittuario - Prededuzione - Esclusione
In base alla disposizione di cui all'art. 79 l.f., che regola la sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento, gli effetti della prededucibilità ex lege riguardano il solo indennizzo a favore dell’affittuario e non i debiti conseguenti ai rapporti contrattuali aziendali stipulati o proseguiti dall’affittuario per i quali, in assenza di una specifica disposizione derogatoria, deve farsi applicazione della disciplina dei rapporti pendenti da quando il curatore rientra in possesso dell’azienda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Scioglimento dei contratti pendenti
- ∙ Indennizzo a favore di affittuario
- ∙ Affitto di azienda pendente al momento del fallimento