Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13168 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 05 Maggio 2015. .


Fallimento - Contratto di affitto di azienda stipulato dal fallito - Scioglimento del contratto per effetto del fallimento - Esclusione - Facoltà del curatore di esercitare il diritto di recesso



L'articolo 79 L.F., in deroga al principio generale della sospensione dei contratti pendenti enunciato dall'articolo 72 L.F., stabilisce che il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto di azienda. Da ciò consegue che l'unico mezzo a disposizione del fallimento per non sottostare agli effetti della prosecuzione del contratto è quello di esercitare il diritto di recesso, il quale è un atto unilaterale recettizio che produce effetto dalla sua comunicazione e non dalla precedente dichiarazione di fallimento, così come del resto confermato dall'ultimo periodo dell'articolo 79 il quale attribuisce il beneficio della prededuzione all'indennizzo spettante alla controparte in conseguenza del recesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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