ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13166 - pubb. 30/07/2015.

Concorrenza sleale, storno di dipendenti e collaboratori, sviamento e accaparramento della clientela tramite la diffusione pubblicitaria ingannevole circa l’utilizzo abusivo del marchio


Tribunale di Torino, 30 Giugno 2015. Est. Caterina Mazzitelli.

Concorrenza sleale - Onere delle prova – Presunzioni – Sussistenza

Concorrenza sleale - Storno dipendenti - Sviamento e accaparramento di clientela – Divulgazione di nominativi di clienti e dei prezzi praticati – Sussistenza – Storno dipendenti – Società in liquidazione – Stato d’insolvenza – Sussistenza – Fondamento


Nella materia pertinente in genere agli illeciti concorrenziali occorre valutare la ricorrenza o meno di elementi probatori di natura presuntiva, in quanto tali convergenti nel complesso alla dimostrazione del fatto dedotto da chi ha agito in giudizio, il tutto attraverso una valutazione unitaria e non con giudizi distinti e parcellizzati. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Si prefigura quale attività illecita lo storno dei dipendenti o collaboratori, con esperienza pluriennale nel settore, costituenti la rete commerciale della società bersaglio, collocati in posizione apicale, contigua a quella dell’amministratore delegato o direttore generale, del settore commerciale, incluso il marketing, direttamente connesso sia all’assistenza tecnica sia al procacciamento d’affari.

Si prefigura quale attività illecita lo sviamento e accaparramento della clientela effettuato tramite la diffusione pubblicitaria ingannevole circa l’utilizzo abusivo del marchio di esclusiva disponibilità sul territorio italiano da parte della società bersaglio. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Il testo integrale