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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13154 - pubb. 30/07/2015.

Liquidazione coatta amministrativa, prosecuzione non autorizzata dell'attività di impresa e acquisizione alla procedura delle somme affluite sul conto corrente


Appello di Brescia, 05 Maggio 2015. Est. Pianta.

Liquidazione coatta amministrativa - Prosecuzione dell'attività - Mancanza di autorizzazione - Acquisizione alla procedura delle somme affluite sui conti correnti - Eccezioni opponibili dalla banca - Deduzione delle passività


È applicabile anche al caso della società posta in liquidazione coatta amministrativa che abbia proseguito l'attività di impresa per un certo periodo di tempo ed in assenza dell'autorizzazione del commissario giudiziale il principio secondo il quale le somme affluite sul conto corrente della medesima in epoca successiva all'apertura della procedura e delle quali non risulti provato il titolo di acquisizione possono essere immediatamente apprese dal curatore; in tal caso, la banca convenuta per la restituzione di dette somme potrà opporre, in via di eccezione e con onere della prova a suo carico, che le rimesse sul conto costituiscono provento della gestione di un'attività esercitata dall'impresa dopo l'apertura della procedura, dalle quali devono essere detratti i pagamenti eseguiti a terzi mediante assegni bancari tratti sul conto e costituenti passività sostenute per la produzione del reddito e ciò indipendentemente dal fatto che le somme in questione siano riferibili ad una nuova attività iniziata in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento o a quella stessa attività che l'impresa già esercitava e che, nonostante la mancanza di autorizzazione, abbia successivamente proseguito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Michele Ferrari


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