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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13112 - pubb. 23/07/2015.

Istanza di sospensione dei contratti pendenti nel concordato preventivo e convocazione del terzo contraente. Effetti della sospensione sulle cessioni di credito opponibili e sui mandati all'incasso con patto di compensazione


Tribunale di Reggio Emilia, 08 Luglio 2015. Est. Varotti.

Concordato preventivo – Rapporti pendenti – D.L. n. 83 del 2015 – Istanza di sospensione dei contratti pendenti ex articolo 169 bis

Concordato preventivo – Istanza di sospensione ex articolo 169 bis dei contratti bancari pendenti di anticipazione


Non può essere accolta l’istanza di sospensione “inaudita altera parte” dei contratti bancari di apertura di credito in conto corrente ai sensi dell’articolo 169-bis L.F. in quanto il testo dell’articolo 169-bis, introdotto dal decreto legge n. 83 del 2015, applicabile alle istanze presentate dopo la sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 23, comma 8, impone la previa audizione dell’altro contraente. (Luciano Varotti) (riproduzione riservata)

L’istanza di sospensione ex articolo 169-bis L.F. dei contratti bancari di apertura di credito in conto corrente non produce la sospensione delle cessioni di credito opponibili, né dei mandati all’incasso con patto di compensazione già conclusi tra banca e cliente a fronte delle anticipazioni ricevute. (Luciano Varotti) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Luciano Varotti, Giudice Delegato nel Tribunale Reggio Emilia


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