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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13094 - pubb. 02/02/2015.

Il divieto di azioni esecutive e cautelari contro il debitore in concordato opera anche durante il concordato con riserva ed anche con riferimento al sequestro conservativo


Tribunale di Frosinone, 24 Ottobre 2014. Est. D'Auria.

Concordato preventivo - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari - Sequestro giudiziario - Concordato con riserva


Il divieto di cui all'articolo 168 L.F. di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore non ha soltanto lo scopo di tutelare la par condicio creditorum, ma anche quello di salvaguardare la possibilità per l'imprenditore di proporre una soluzione negoziale della crisi dell'impresa; il divieto deve, pertanto, ritenersi operante anche con riferimento al sequestro giudiziario ed anche nella fase di concordato con riserva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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