Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13091 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pistoia, 14 Novembre 2014. .


Fallimento - Poteri d’iniziativa d’ufficio - Esclusione - Funzione integrativa del tribunale di disporre mezzi istruttori



Nel procedimento fallimentare i poteri di iniziativa d’ufficio devono essere considerati espunti dall’ordinamento una volta abrogata la disposizione contenuta nell’art. 6 L.F. ante riforma, relativa all’iniziativa di ufficio per la dichiarazione di fallimento che di tali poteri costituiva l’antecedente logico e giuridico. Riprova ne è che, allo stato, il potere del tribunale di disporre d’ufficio “accertamenti necessari” e “mezzi istruttori” è esercitabile soltanto nel contraddittorio tra le parti (salve le informazioni urgenti) quale misura integrativa dei mezzi di prova rimessi alle parti stesse (commi 4 e 6 dell’art. 15 L.F.) ovvero di elementi comunque già acquisiti agli atti. (Tommaso Sannini, Tommaso Stanghellini) (riproduzione riservata)