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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13063 - pubb. 16/07/2015.

Dichiarazione di fallimento, inefficacia del decreto ingiuntivo, accertamento del passivo e ripetizione dei pagamenti ricevuti


Cassazione civile, sez. I, 13 Febbraio 2013, n. 3401. Est. Di Amato.

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Pagamento eseguito, in forza di tale titolo, dal debitore prima dell'apertura di una procedura concorsuale nei suoi confronti - Domanda di ripetizione delle relative somme - Implicita inclusione nella richiesta di improseguibilità del giudizio di opposizione formulata dagli organi della procedura - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie


In caso di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa della dichiarazione di fallimento o della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa del debitore ingiunto, sopravvenute nelle more del giudizio di opposizione, che impongono al creditore opposto di partecipare al concorso con gli altri creditori mediante domanda di ammissione al passivo, il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione di quel decreto non trova più alcuna giustificazione, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato. In tal caso, la domanda di ripetizione di ciò che sia stato corrisposto dall'imprenditore insolvente deve considerarsi implicita nella richiesta degli organi della procedura di declaratoria di improseguibilità dell'azione di pagamento nei confronti di quest'ultimo, posto che una siffatta istanza, se accolta, determina di per sé l'esigenza di ripristino della situazione patrimoniale antecedente, indipendentemente dall'accertata esistenza di un indebito oggettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha escluso che la domanda di restituzione formulata dal commissario liquidatore al momento del suo intervento nel processo fosse da considerarsi nuova). (massima ufficiale)

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