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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13042 - pubb. 13/07/2015.

Il giudice della famiglia non può prescrivere ai genitori di sottoporsi a cure


Cassazione civile, sez. I, 01 Luglio 2015. Est. Bisogni.

Minori – Procedimento – “Prescrizione” ai genitori di sottoporsi a un sostegno psicoterapeutico individuale o a un percorso di sostegno alla genitorialità – Illegittima – Contrasto con l’art. 32 della Costituzione – Sussiste


La prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con l'art. 32 della Costituzione. Inoltre, la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione, rilevata dal CTU, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli. Mentre infatti la previsione del mandato conferito al Servizio sociale resta collegata alla possibilità di adottare e modificare i provvedimenti che concernono il minore, la prescrizione di un percorso terapeutico ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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