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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1304 - pubb. 08/09/2008.

Leasing risolto prima del fallimento e disciplina applicabile


Tribunale di Mantova, 06 Febbraio 2008. Est. Bettini.

Fallimento – Locazione finanziaria – Contratto risolto prima del fallimento – Applicazione dell’art. 72 quater legge fall. – Esclusione – Ammissione al passivo dei canoni scaduti.


In caso di fallimento dell’utilizzatore, l’art. 72 quater legge fall. - il quale prevede che, ove il contratto si sciolga, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza tra quanto ricavato dalla vendita del bene ed il credito residuo - troverà applicazione solo nell’ipotesi in cui al momento della dichiarazione di fallimento il contratto di leasing sia ancora pendente; ove, infatti, il contratto non possa considerarsi pendente perché risolto in data anteriore, il credito del concedente per i canoni scaduti dovrà essere ammesso al passivo integralmente, senza alcuna decurtazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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