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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13032 - pubb. 13/07/2015.

Azione di responsabilità nei confronti del liquidatore cessato o revocato e caratteristiche dell'attività liquidatoria


Cassazione civile, sez. I, 07 Luglio 2015, n. 14052. Est. Magda Cristiano.

Concordato preventivo - Liquidatore - Responsabilità - Legittimazione all'azione del nuovo liquidatore

Concordato preventivo - Azione di responsabilità nei confronti del liquidatore cessato o revocato - Legittimazione del singolo creditore - Esclusione

Concordato preventivo - Funzioni del liquidatore - Disciplina modellata sulla base delle norme che regolano la liquidazione fallimentare - Funzione di controllo del comitato dei creditori - Parametro della diligenza del liquidatore - Legittimazione esclusiva del nuovo liquidatore all'azione di responsabilità nei confronti del precedente

Concordato preventivo - Funzioni del commissario giudiziale - Amministrazione, gestione, rappresentanza del debitore o del ceto creditorio - Esclusione


L'azione di responsabilità nei confronti del precedente liquidatore giudiziale del concordato preventivo rientra a pieno titolo tra quelle derivanti dalla liquidazione ed è esercitata, nell'interesse dell'intero ceto creditorio, dal liquidatore nominato in sostituzione di quello cessato o revocato in forza del mandato conferitogli ed a tutela del patrimonio oggetto della gestione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'attuale disciplina, così come in quella anteriore alla riforma, deve escludersi che l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore cessato o revocato spetti al singolo creditore, il quale può agire per ottenere il ristoro dei soli danni derivati in via diretta e immediata dall'inadempimento del soggetto gestore alle obbligazioni discendenti dalla legge e dal contratto, ma non può farne valere la responsabilità in relazione a quegli atti di mala gestio le cui conseguenze pregiudicano la possibilità di soddisfacimento di tutti i creditori sul ricavato dei beni gestiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il legislatore della riforma, proprio al fine di garantire che "le operazioni liquidatorie si svolgano correttamente ed efficacemente nell'interesse dei creditori" (cfr. relazione accompagnatoria al decreto correttivo numero 169/1997), ha significativamente integrato l'antecedente testo dell'articolo 182 estendendo al liquidatore giudiziale l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 166 L.F., dettati per il curatore ed ha rimodellato l'attività liquidatoria nel concordato sulla base delle norme che regolano la liquidazione del patrimonio fallimentare, attribuendo al comitato dei creditori una funzione di direzione e di controllo dell'operato del liquidatore. Attraverso il rinvio agli articoli 37 e 38 si è dunque, per un verso, codificata la procedura di revoca del liquidatore e, per l'altro, non solo commisurato il perimetro della responsabilità dell'organo alla diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico, ma anche specificamente individuato nel nuovo liquidatore il soggetto cui spetta in via esclusiva di agire per farla valere, non sussistendo per quest'ultimo (legittimato a stare in giudizio per tutte le controversie derivanti dalla liquidazione) le ragioni di incompatibilità all'applicazione del secondo comma dell'articolo 28 ricorrenti, invece, per il commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore giudiziale del concordato cessato o revocato spetta esclusivamente al nuovo liquidatore e non al commissario giudiziale, organo, quest'ultimo, al quale sono attribuite (nella previgente così come nell'attuale disciplina) funzioni composite di vigilanza, informazione, consulenza e d'impulso, complessivamente finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori, ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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